Ordinanza n.295 del 1988

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ORDINANZA N.295

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1982 dalla Corte d'Appello di Brescia, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento tra il Comune di Roverbella (acquirente di un terreno agricolo da destinarsi alla costruzione di un asilo nido) e Lodovico Sartori (affittuario da nove anni del terreno stesso), avente ad oggetto l'esistenza di un obbligo del Comune di corrispondere al fittavolo l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in misura pari al prezzo di compravendita, la Corte d'Appello di Brescia ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, commi secondo, terzo e quarto, della citata legge n. 865 del 1971 <nella parte in cui non prevede un'indennità a favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante anche quando l'accordo per la cessione volontaria del fondo, pur avvenendo al dichiarato fine di destinare l'area medesima all'esecuzione dell'opera pubblica, abbia luogo al di fuori del procedimento espropriativo e prima che questo abbia avuto inizio con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la determinazione dell'indennità provvisoria>;

che, secondo il collegio rimettente, le disposizioni impugnate determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra i coltivatori non proprietari di un fondo a seconda che il fondo stesso sia oggetto della <cessione volontaria> prevista dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971 -nel qual caso al coltivatore spetta l'indennità aggiuntiva prevista dal secondo comma dell'art. 17 della stessa legge-oppure sia oggetto di un negozio di trasferimento anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità-che non fa sorgere il diritto del coltivatore a tale indennizzo;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la dichiarazione d'infondatezza della questione;

Considerato che nelle more del giudizio é entrata in vigore la legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari) che, all'art. 43, ha riconosciuto all'affittuario di un fondo il diritto ad un equo indennizzo in tutti i casi di risoluzione incolpevole del contratto di affitto ed all'art. 50 ha attribuito all'affittuario coltivatore diretto, costretto a lasciare il terreno soggetto ad utilizzazione edilizia, l'indennizzo previsto dal precedente art. 43 o, in alternativa, le indennità previste dal secondo comma dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971;

che tale disciplina dei contratti agrari dettata dalla legge n. 203 del 1982 si applica a tutti i rapporti comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva (art. 53, primo comma, l. cit.);

che pertanto é necessario restituire gli atti al giudice a quo onde accertare la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente dinanzi a lui.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia al fine di accertare la persistente rilevanza della questione sollevata in relazione alla sopravvenienza della l. 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.